La normativa di riferimento per il Pronto Soccorso aziendale è esplicata nel Decreto del Ministero della Salute 388/2003, che suddivide le aziende in tre gruppi (A, B e C), in base ai seguenti criteri:
- tipologia di attività svolta,
- numero di lavoratori,
- fattore di rischio a cui sono esposti i lavoratori.
Questa suddivisione determina la natura del contenuto obbligatorio della cassetta di pronto soccorso aziendale obbligatoria e i presidi di ricambio.
Gruppo A
Le aziende che fanno parte del gruppo A sono realtà a rischio elevato, ad esempio le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive, le aziende in cui i lavoratori hanno a che fare con esplosivi, polveri e munizioni.
Ascrivibili allo stesso gruppo sono le aziende con oltre cinque dipendenti appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 e le aziende con più di cinque lavoratori a tempo indeterminato nel settore agricolo.
Gruppo B
Sono incluse nel gruppo B le aziende con tre o più lavoratori che non sono considerate ad alto rischio.
Gruppo C
Le aziende del gruppo C hanno al massimo due lavoratori e non sono a rischio elevato.
Per legge, le aziende dei gruppi A e B hanno l’obbligo di dotarsi di una valigetta di Pronto Soccorso aziendale presso ciascun ambiente di lavoro, che dev’essere custodita in un posto accessibile e segnalata dall’opportuna cartellonistica.
Il contenuto obbligatorio minimo del kit di Pronto Soccorso è indicato nell’Allegato 1 del DM 388/2003.
Le aziende del gruppo C devono dotarsi comunque di un pacchetto di medicazione di cui il contenuto minimo è enunciato nell’Allegato 2 del Decreto del Ministero della Salute 388/2003.
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Il kit comprende tutti i principali presidi sanitari per il soccorso, come guanti e pinze sterili, garze, lacci emostatici e disinfettante.
In caso di presidi scaduti o usurati è obbligatoria la sostituzione con i kit di ricambio.
Il periodo di utilizzo delle sostanze liquide è solitamente di 2 o 3 anni, mentre per gli elementi solidi, come cerotti e garze, è prevista una data di scadenza di 5 anni.