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Nuovo Decreto Antincendio: a quale livello appartengo?

Secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Ministeriale Antincendio del 2 settembre 2021, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del D.M. 2/9/21, così da identificare il corretto livello (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21A05748/sg). 
In tali elenchi, il Decreto Ministeriale Antincendio esemplifica le fattispecie di attività suddividendole come segue:
livello 3 (punto 3.2.2), un elenco di 16 tipologie di attività;
livello 2 (punto 3.2.3), cioè
-tutte le attività soggette ai controlli dei VVF secondo il D.P.R. 151/11, a meno che non siano già incluse nel livello 3;
-i cantieri dove si impiegano sostanze infiammabili e si utilizzano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
livello 1 (punto 3.2.4), tutte le attività che non ricadono nei punti precedenti.
Nella maggior parte dei casi le aziende che erano classificate come livello basso, medio, alto dal vecchio DM 10/03/98 ora risultano associate ai livelli 1, 2 e 3 del nuovo DM 2021. 

Secondo il nuovo decreto legislativo del 2021, se l’azienda è passata dal Livello medio al nuovo Livello 3, dovrà far eseguire ex novo quanto prima la nuova formazione agli addetti antincendio.

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